Come noto, l'articolo 167 del CCNL per aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi prevede che il dipendente inviato in trasferta - indipendentemente dalla presenza di uno specifico incarico se trattasi di trasferte occasionali, ovvero dall'assenza di un ordine di servizio se trattasi invece di trasferte abituali - debba ricevere un particolare trattamento economico, per le giornate di missione.
Il contratto stabilisce infatti all'articolo citato che l'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di vendita compete: 1. il rimborso delle spese effettive di viaggio, 2. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio, 3. il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda, 4. una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 195; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
La modalità di gestione del dipendente in trasferta prevista dal CCNL di Confcommercio, lascia dunque a ciascuna azienda la facoltà di optare: - per il rimborso delle spese sostenute a piè di lista, con rendicontazione quindi di tutte le spese sostenute dal dipendente attraverso la presentazione all'azienda di documenti di spesa validi ai fini fiscali, ovvero - per la corresponsione di un'indennità di trasferta per ogni singola giornata di missione, che non può essere inferiore al doppio della quota della retribuzione di fatto. In caso di trasferte di durata superiore al mese ovvero effettuate con carattere di abitualità in dipendenza delle attribuzioni del lavoratore, tale indennità o diaria viene ridotta del 10%. Confcommercio Nazionale, nel confermare la consuetudine e la prassi che da anni viene seguita in applicazione della norma contrattuale, ha precisato che quanto sopra "...non si applica, per espressa disposizione del CCNL, agli operatori di vendita, e cioè alla figura disciplinata dall’apposito protocollo. Si tratta di un preciso riferimento tecnico a quella figura e non certo genericamente al personale che svolge attività di vendita con spostamenti abituali, non qualificato come operatore di vendita ai sensi della disciplina contenuta nel citato protocollo aggiuntivo...".
Nel richiamare dunque l'attenzione sul fatto che tale trattamento non è applicabile ai soli operatori di vendita di cui al Protocollo aggiuntivo, si invita a valutare attentamente (anche ai fini della ricaduta economica che, in presenza di retribuzioni elevate, può assumere un certo rilievo) le due possibilità offerte dalla contrattazione collettiva e cioè il rimborso delle spese sostenute, purché però rendicontato a piè di lista, ovvero, quale soluzione alternativa, la corresponsione di un'indennità di trasferta che non potrà essere inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione maturata dal dipendente.
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