Rischio radon – le misurazioni obbligatorie

Perché la formazione è sempre più importante per le imprese

Regione Veneto con la Nota n. 320566 del 30/06/2025 (in allegato) in attuazione del Piano Nazionale d’azione per il Radon (PNAR) comunica che sono stati adottati gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nelle abitazioni e in particolare nei luoghi di lavoro.

Cos’è il radon e perché rappresenta un pericolo?

Il Radon-222 è un gas radioattivo, incolore e inodore, derivato dal decadimento del radio, a sua volta prodotto dall’uranio presente nelle rocce. Può risalire dal terreno e infiltrarsi negli edifici, accumulandosi in particolare ai piani bassi e seminterrati.

Il radon è riconosciuto dall’OMS come cancerogeno di Gruppo 1, connesso in modo diretto al tumore polmonare anche a concentrazioni basse (sotto i 200 Bq/m³). In Italia, circa il 10% di questi casi di tumore al sarebbe attribuibile all’esposizione al radon, soprattutto tra i soggetti fumatori.

Nello specifico, le azioni del Piano mirano a ridurre il numero dei casi di tumore polmonare causati dall’esposizione a radon attraverso I’individuazione delle “aree prioritarie” dove vi è una maggiore concentrazione di questo gas e l’adozione di idonee misure per prevenire e ridurre la concentrazione di radon indoor.

 

Nella fattispecie della Regione Veneto i 21 comuni individuati ove si stima che la concentrazione media annua di radon in aria superi il livello di 300 Bq/m³ in almeno il 15% degli edifici, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2025 e sono quelli riportati nella tabella che segue (in grassetto la provincia di Belluno):

n. Provincia Comune Popolazione 2023
1BLBorca di Cadore840
2BLCibiana di Cadore331
3PDCinto Euganeo1.906
4VIDueville13.616
5TVFonte6.010
6VIFoza652
7VILusiana Conco4.550
8BLOspitale di Cadore261
9BLPerarolo di Cadore368
10TVPonzano Veneto12.995
11BLRivamonte Agordino622
12BLSan Vito Di Cadore1.940
13VISchio38.647
14VRSelva di Progno904
15BLTambre1.299
16PDTorreglia6.015
17VIValdagno25.652
18VIValdastico1.156
19VIValli Del Pasubio3.051
20TVVedelago16.468
21PDVo’3.268

Ambienti di lavoro soggetti alle disposizioni

  • i luoghi di lavoro svolti nei sotterranei, semi-sotterranei o situati al piano terra;
  • i luoghi di lavoro individuati dal Piano nazionale d’azione per il radon. Il piano nazionale, emanato con apposito provvedimento, ha ricompreso anche:
    • i locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta;
    • gli impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali o di sorgente);
    • le centrali idroelettriche;
  • gli stabilimenti termali.

Entro quando deve essere effettuata la valutazione del rischio Radon

Nei luoghi di lavoro sopra indicati, il datore di lavoro è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon entro 18 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle aree prioritarie. In caso di nuova attività la misurazione va effettuata entro 24 mesi.

Cosa fare se NON SI SUPERA il livello massimo

Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi i 300 Bq/m³, il datore di lavoro elabora e conserva per almeno otto anni il documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del DVR.

Il datore di lavoro è tenuto a ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogni qual volta venga realizzato uno dei seguenti interventi, se comportano lavori strutturali:

  • manutenzione straordinaria dell’edificio;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;

Cosa fare se SI SUPERA il livello massimo

Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di 300 Bq/m³, il datore di lavoro è tenuto ad attuare misure correttive volte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ottenibile, avvalendosi di un esperto di interventi di risanamento radon. Successivamente, ed entro 24 mesi dal rilascio della relazione tecnica, sarà poi necessario effettuare una nuova misurazione.

In caso la nuova misurazione evidenzi che la concentrazione di radon risulti ora inferiore a 300 Bq/m³, il datore di lavoro deve:

  • garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive;
  • ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale.

In caso la nuova misurazione evidenzi che la concentrazione di radon risulti sempre superiore a 300 Bq/m³, il datore di lavoro deve far effettuare da un esperto di radioprotezione la valutazione delle dosi efficaci annue (dosimetro personale per il lavoratore)

Nel caso in cui i risultati della valutazione siano inferiori al valore di riferimento il datore di lavoro deve:

  • tenere sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon in aria al di sotto del predetto livello di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali;
  • conservare i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni.

Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori al valore di riferimento il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni previste per la protezione dall’esposizione dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti.

Come si effettua la misurazione del Radon

La misurazione di concentrazione media annua di attività del radon nell’aria può essere effettuata esclusivamente da servizi di dosimetria riconosciuti, sulla base di requisiti che saranno determinati con apposito decreto. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misurazioni di radon sono ritenuti organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per la misurazione della concentrazione media annua, tra le modalità di esecuzione è riportato che devono essere impiegati dispositivi di misurazione per un intero anno solare, mediante uno o più periodi di campionamento consecutivi, utilizzando metodiche di misura riferibili a norme tecniche nazionali o internazionali.

Regione Veneto ha assicurato che per facilitare gli adempimenti dei soggetti interessati provvederà successivamente a diffondere un elenco dei laboratori di dosimetria autorizzati per tali rilevazioni.

 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento le aziende Associate interessate sono invitate a contattare il centralino Ufficio Paghe tel. 0437.215.232).

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